2023 - Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi

SCADUTO - Aiuto di stato finalizzato al sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo dal 23 ottobre al 31 maggio 2022

immagine del bando

Con DM 193915 del 05/04/2023 e s.s.m. il MASAF ha disposto un aiuto di stato finalizzato al sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo dal 23 ottobre al 31 maggio 2022.

In ottemperanza con quanto previsto dal DM sopra citato, con Decreto n. 11145 del 24/07/2023, OPR Lombardia ha approvato le diposizioni regionali per la presentazione delle domande di indennizzo.

Sono ammesse al beneficio previsto dal DM 193915:

- le PMI appartenenti al settore della produzione primaria, che potranno richiedere i sostegni erogati dal DM 193915, sulla base dell’art. 26, par. 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (SIAN CAR 1010202 e SA 108496);

- le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che potranno richiedere i sostegni in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla notifica della decisione di approvazione del regime n. 106366 del 15.03.2023;

- le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni erogati in base al DM sulla base degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.


Le aziende avicole che vogliono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- avere sede legale in regione Lombardia;

- appartenere alle seguenti tipologia di impresa:

a) Incubatoi;

b) Allevamenti riproduzione,

c) Allevamenti da ingrasso;

d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo;

e) Svezzatori;

f) Centri imballaggio uova;

g) Mattatoi e trasformatori.

- avere aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale) al momento dell’inizio del periodo di indennizzo.


Sono ammessi al sostegno gli allevamenti che rientrano nelle zone di restrizione, ossia in ZP e ZS, come puntualmente definite da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS e nelle ZUR come definite dai dispositivi della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone di restrizione all’interno delle quali era possibile richiedere ad ATS una deroga all’accasamento o alla movimentazione degli animali. In tali casi sarà facoltà del beneficiario richiedere l’indennizzo unicamente a seguito della produzione di documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di deroga all’ATS competente a cui deve essere seguito espresso diniego da parte dell’autorità sanitaria. Non sono inoltre ammissibili all’indennizzo gli allevamenti presenti negli elenchi emessi dal CRNIA inerenti alle aziende riconosciute come autorizzate all’accasamento nei Comuni all’interno delle ZUR.

Da ultimo sono ammessi al sostegno gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.

Le domande si possono presentare dal 24 luglio 2023 fino alle ore 23:29 del 1 settembre 2023.

Con il decreto OPR n. 12704 Del 30/08/2023 in regione Lombardia il termine per la presentazione della domanda di indennizzo a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022 è stato prorogato dal 1 settembre al 22 settembre 2023.

In allegato si riportano le disposizioni regionali utili per la presentazione della domanda di indennizzo.

 

Referenti:

Gloria Corti

Posizione Organizzativa Organizzazione Comune di Mercato (OCM)

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Tel. 02.6765.3799

Fax 02.3936164

E-mail: gloria_corti@regione.lombardia.it
 

Flora Colombo

tel 0267653126

fax 0267652783

E-mail flora_colombo@regione.lombardia.it

Data ultima modifica: 11/03/2024